Disservizi in vacanza: torna lo Sportello del Turista

13 Luglio 07:00 2023 Stampa questo articolo

Avete problemi legati alle cancellazioni di biglietti aerei, rincari inaspettati, bagagli smarriti o danneggiati? Niente paura. Per il 18° anno riapre i battenti lo Sportello del Turista, il presidio estivo a tutela dei viaggiatori curato da Confconsumatori.

Sino alla fine della stagione i cittadini potranno scrivere all’indirizzo mail [email protected] o ricevere assistenza in presenza alle sedi territoriali in Sicilia, di Catania, Giarre, Messina, Taormina e Ragusa per tutti i disservizi legati al turismo.

Tra i primi problemi da affrontare le richieste illegittime di integrazione del prezzo pagato al momento dell’acquisto del pacchetto. Per questo è importante conoscere cosa prevede in questo caso il Codice del Turismo, quando l’aumento è consentito e a quali condizioni. Ebbene, i prezzi possono aumentare solo se lo prevede il contratto, che quindi va controllato per verificare se esista o meno una clausola. Inoltre, l’aumento è possibile solo se comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.

Peraltro le richieste di aumenti sono possibili solo se riguardano il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti; c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

Se poi l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza spese di recesso o penalità. Il consumatore non è obbligato ad accettare soluzioni alternative e se decide di rinunciare, l’organizzatore gli deve rimborsare tutte le somme corrisposte entro quattordici giorni dal recesso.

In ogni caso, è bene saperlo, è possibile recedere dai contratti di acquisto online dei pacchetti turistici entro 5 giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui ricevono le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari, se successiva. Si tratta di un termine più breve previsto espressamente dal Codice del Turismo rispetto a quello di 14 previsto dal Codice del Consumo per i contratti a distanza.

Spesso le compagnie aeree tentano di sottrarsi agli obblighi previsti dal Regolamento Comunitario n. 261/2004, invocando presunte circostanze eccezionali, ma senza indicarle. Il consiglio ai passeggeri è di non farsi ingannare e di insistere nelle richieste di rimborso, risarcimento e riprotezione, che sono diritti irrinunciabili. Inoltre, in alcuni casi cancellazioni e ritardi appaiono “programmati”, cioè avvenute con due settimane di anticipo e molti ritardi si attestano tra le due e le tre ore.

Un altro campo minato riguarda l’assistenza. Vediamo i casi.

Pacchetti turistici – Comprendono almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio o servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio. Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno e/o riduzione del prezzo, in caso di mancato o inesatto adempimento da parte dell’organizzatore – tour operator o agenzia di viaggi – o del venditore, agenzia di viaggi, anche on–line.

Viaggi aerei – Cancellazione del volo: La compagnia ha l’obbligo di offrire al passeggero la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto o la riprotezione con un altro volo. Spettano in ogni caso l’assistenza e la compensazione pecuniaria che, in base alla tratta, può essere di 250, 400 o 600 euro.

Ritardi – Previsti rimborsi e risarcimenti in base alle ore di ritardo. Per i ritardi pari o superiori alle tre ore al passeggero spetta, oltre l’assistenza, la compensazione pecuniaria nella stessa misura della cancellazione.

Negato imbarco – Comprende anche il cosiddetto overbooking, cioè quando il numero di passeggeri supera i posti disponibili. Al passeggero spettano gli stessi diritti previsti in caso di cancellazione.

Bagagli – Risarcimento per distruzione, danneggiamento, smarrimento o ritardata consegna del bagaglio. La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata entro 7 giorni in caso di danneggiamento ed entro 21 giorni per la ritardata consegna. La constatazione dell’evento deve essere effettuata subito presso l’Ufficio Lost and Found dell’aeroporto di arrivo compilando il modulo Pir e prima di lasciare l’aera aeroportuale.

Viaggi in treno – In caso di ritardi e disservizi si può chiedere il risarcimento in virtù del Codice del Consumo e del Regolamento Comunitario n. 1371/2007.

Viaggi in austostrada – L’automobilista ha diritto di richiedere alla società autostradale competente i seguenti risarcimenti: a) Danni causati da insidia e trabocchetto per la presenza di oggetti sulla carreggiata o per cavi pendenti in galleria. b) Danni causati dalla presenza sulla carreggiata di liquido oleoso o similare. c) Danni causati da tempi di percorrenza superiori rispetto al normale, come ritardi o soste prolungate.

Viaggi in nave – La normativa di riferimento è il Regolamento Ue n. 1177/2010, che prevede tutele in caso di ritardi e cancellazioni oltre al risarcimento danni.

Soggiorni in albergo – Il turista che subisce disservizi durante il soggiorno può chiedere il risarcimento all’albergatore.

«Anche il 2023 ci vede impegnati a fianco dei turisti contro soprusi, inadempienze e illegittime richieste – spiegano Marco Festelli, presidente di Confconsumatori, e l’avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale Trasporti e Turismo e vicepresidente dell’associazione – Ogni estate porta nuove segnalazioni di disservizi accanto a quelle ormai consolidate nel tempo. Aiuteremo i consumatori ad affrontare sia le une che le altre perché hanno diritto di godere appieno di un periodo di svago e riposo».

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