Facciamo il punto sui Contratti di Viaggio (in attesa della nuova Direttiva Ue 2015-2302)

20 Ottobre 12:27 2017 Stampa questo articolo

uomo vitruviano advmanager scottiNegli ultimi mesi due importanti argomenti giuridici stanno tenendo banco nel settore delle agenzie di viaggi: lo Spesometro e il recepimento negli Stati membri della: “Direttiva UE 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio”.

La nuova Direttiva introduce e/o solleva alcuni argomenti di particolare interesse e anche di preoccupazione per le agenzie di viaggi, in quanto suscettibili di condizionarne il futuro, come più volte evidenziato in questi mesi dagli esperti e dalle Associazioni di categoria. Queste ultime stanno facendo fronte comune per fronteggiare alcune innovazioni potenzialmente pericolose per la categoria: dal nuovo concetto di pacchetto alla revisione del prezzo, dai servizi turistici collegati ai contratti di business travel, dall’annullamento o modifica del pacchetto per circostanze inevitabili e straordinarie alla responsabilità per l’adempimenti dei servizi (se esclusiva dell’organizzatore oppure in solido con il venditore). E ancora: la protezione in caso di insolvenza o fallimento (se in carico al solo organizzatore oppure in solido con il venditore), la nuova ipotetica figura del trader turistico, l’estensione della possibilità di organizzare pacchetti turistici a soggetti che non sono agenzie di viaggi, l’annosa questione delle associazioni no-profit.

In attesa di tornare a trattare il tema dei nuovi Contratti di Viaggio che potranno scaturire dal recepimento in Italia (entro il 01 luglio 2018) della nuova Direttiva UE e delle conseguenti eventuali modificazioni nelle procedure contabili e fiscali, ci pare utile richiamare e chiarire l’attuale statu quo normativo per come deriva dai vari provvedimenti attuativi in Italia della precedente Direttiva 90/314/CEE e da ultimo dal D. Lgs. 23.05.2011 n. 79 “Codice del Turismo”, integrato, non va mai dimenticato, con le altre norme del codice civile e delle leggi speciali, in quanto applicabili, che regolano i singoli servizi intermediati dall’agenzia dettagliante o pacchettizzati dal tour operator.

Il nostro capitolo Le forme commerciali nell’intermediazione turistica e la prassi dei contratti di viaggio – Rappresentazione contabile e trattamento fiscale, contenuto nel XII Rapporto sul Turismo 2003 – I contratti di viaggio, conserva al momento la sua validità, in quanto sia il Codice del Consumo del 2005 che il Codice del Turismo del 2011 si sono sostanzialmente limitati a incorporare al loro interno le prescrizioni del D. Lgs. 17.03.1995 n. 111 sui pacchetti turistici, emanato in esecuzione della Direttiva CEE 13.06.1990 n. 314.

È bene ricordare che per quanto attiene l’attività di intermediazione di servizi diversi dai pacchetti turistici, quindi riferita ai servizi singoli di trasporto, alloggio ed altri servizi a terra diversi dai primi due, l’agenzia di viaggi dettagliante continua ad essere regolata dalla vecchia Legge 27.12.1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della CCV (Convenzione Internazionale sul Contratto di Viaggio) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e, in quanto applicabili, dagli artt. 1703-1730 del codice civile sul contratto di mandato. Infatti il punto di partenza per l’agenzia dettagliante intermediaria (mandataria) è sempre un mandato all’acquisto conferito dal cliente (mandante). Il mandato si intende con rappresentanza in quanto (art. 17): “Qualunque contratto stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore”

Il nostro documento sopra citato, pubblicato su advmanager.org > Documentazione, analizza in dettaglio le forme commerciali in uso nell’agenzia di viaggi, i cinque tipi di Contratto di Viaggio che ne derivano, il relativo e piuttosto complesso trattamento contabile e fiscale. Ne esporremo una sintesi nella prossima Newsletter n. 9 del 27 ottobre.

Enrico Scotti, founder F. Scotti & Partners & ADVManager

Marco Motta, Studio Motta Dottori Commercialisti

 

La Newsletter del Comitato Scientifico di ©ADVMANAGER 20 ottobre 2017 n. 8

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