Maavi ricorre all’Antitrust contro la Tad Ryanair

Maavi ricorre all’Antitrust contro la Tad Ryanair
27 Giugno 11:27 2025

Altolà di Maavi in merito alla Travel Agent Direct (Tad) di Ryanair, prima piattaforma dedicata al trade varata dalla low cost su sollecitazione in primis di Fiavet, e Aiav.

In una diretta streaming, la presidente dell’associazione delle agenzie di viaggi, Enrica Montanucci, ha analizzato – con il supporto del consulente legale Vincenzo Irritato – i contenuti del contratto e le condizioni poste in essere per consentire agli agenti di accedere al sistema, rilevando alcune lacune. Tanto che è stato annunciato che Maavi farà ricorso all’Antitrust perché ritiene questo contratto «offensivo per la categoria».

Il webinar ha sostanzialmente ospitato una requisitoria contro questa operazione, con una serie di contestazioni illustrate soprattutto per far comprendere agli agenti di viaggi alcuni passaggi chiave delle condizioni contrattuali stabilite da Ryanair. Innanzitutto, come premessa nell’analisi dell’operazione Tad, viene evidenziata la «unilateralità» dell’accordo, in quanto Ryanair ha posto in essere una serie di condizioni sine qua non in molti casi non condivisibili e il team di Maavi ha esplicitamente sottolineato come solitamente alla base di un accordo commerciale ci deve essere un equilibrio nelle condizioni contrattuali.

L’avvocato Irritato ha poi illustrato nel dettaglio le anomalie di questo contratto: le adv contraenti sono tenute alla vendita diretta solo sul sito web online di Ryanair e vengono preclusi altri canali. Le adv non possono accedere a tariffe promo e devono condividere con il vettore dati e account del cliente.

«Ciò vuol dire – spiega Irritato – che in futuro Ryanair avrà a disposizione un portfolio di clienti di quelle agenzie contraenti, ai quali inviare particolari offerte speciali, precluse alle adv, nonché promozioni stagionali, escludendo di fatto le agenzie».
Ma l’aspetto che getta qualche ombra su questa operazione, secondo Maavi, è il meccanismo attivato con questo contratto in quanto alle agenzie di viaggi viene di fatto assegnato un ruolo di «organizzatore» e non di intermediario: «Non a caso – osserva sempre Irritato – in un’altra condizione dell’accordo è stabilito che l’adv, sottoscrivendo il contratto Tad,  rende indenne Ryanair in caso di inadempienze e se non verranno rispettate le clausole del contratto, peraltro tutte troppo generiche, il contraente indennizzerà il vettore per eventuali danni, perdite e spese legali. Questo vuol dire che l’impresa di viaggio si assume una responsabilità oggettiva che può portare a pesanti contenziosi. E dopo una attenta lettura di tutte le condizioni è doveroso dire che se queste clausole fossero state poste dal vettore al passeggero sarebbero state ritenuite vessatorie, ma siccome vengono poste per il tramite dell’adv, diventano legittime, tanto poi è l’adv che ne deve rispondere».

In estrema sintesi, per riprendere un passaggio dell’intervento di Montanucci durante la diretta streaming, ciò che deve far riflettere gli agenti di viaggi è la «genericità e unilateralità di queste condizioni contrattuali». E sono proprio queste motivazioni ad aver indotto Maavi a organizzare un forum online al termine del quale è stato appunto annunciato il ricorso all’Authority (Agcm) per capire fino in fondo quali possono essere le controindicazioni e qual è la legittimità di questo contratto.

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Andrea Lovelock
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