Modifica delle aliquote Iva:
prove tecniche in Europa

06 Aprile 07:00 2018 Stampa questo articolo

La Commissione europea ha recentemente adottato una proposta – COM (2018) 20 final – per modificare la direttiva 2006/112/Ce sulle aliquote Iva, che nasce dal piano d’azione sull’Iva pubblicato nel 2016 con il quale si intende gradualmente passare a un regime d’imposizione nello Stato membro di destinazione, anziché quello di origine, allo scopo di creare un solido spazio unico europeo dell’Iva.

Gli Stati membri avranno maggiore flessibilità nel determinare quali beni e servizi potranno beneficiare di aliquote ridotte o della non imponibilità (zero rating). Invece di ampliare il già lungo elenco di beni e servizi cui possono essere applicate aliquote ridotte, l’allegato III della direttiva sarà sostituito da un elenco negativo cui le aliquote ridotte non potranno essere applicate.

La proposta legislativa prevede che gli Stati membri potranno istituire ovvero continuare ad avere:

  • due distinte aliquote Iva ridotte comprese tra il 5% e l’aliquota ordinaria scelta da ciascuno Stato membro (in Italia al 22%);
  • un’altra aliquota ridotta compresa tra il 5% e lo 0%;
  • la “non imponibilità” dall’Iva per altre operazioni (zero rate).

Per salvaguardare le entrate pubbliche, gli Stati membri dovranno comunque garantire che l’aliquota media ponderata dell’Iva sia sempre superiore al 12%. Le nuove regole non toccheranno comunque tutti i beni e i servizi che attualmente beneficiano di aliquote diverse da quella ordinaria e che potranno pertanto continuare a essere soggetti alle aliquote Iva ridotte.

Le nuove disposizioni contribuiscono a rendere più flessibile il sistema delle aliquote Iva garantendo che, ad esempio, a prodotti simili siano applicati trattamenti equivalenti.

L’occasione sembra favorevole per modificare anche le aliquote Iva applicate alle remunerazioni percepite (provvigioni e fee) dalle imprese di viaggi intermediarie, allineandole con quelle applicabili ai servizi principali (prestazioni alberghiere, ristorazione e trasporto).

Ad esempio, attualmente il trasporto passeggeri in ambito nazionale è soggetto all’aliquota Iva ridotta del 10%; mentre la fee d’agenzia per l’intermediazione nella vendita di un biglietto aereo nazionale è soggetto allo scorporo dell’Iva al 22%.

Prima che entrino in vigore le nuove norme armonizzate, la Commissione europea si è impegnata a riesaminare l’allegato III per tenere conto delle richieste presentate dagli Stati membri. Pertanto, Fto – Federazione del Turismo Organizzato aderente a Confcommercio chiederà al futuro governo di monitorare il lavoro nel Comitato Iva affinché non siano comprese nel nuovo elenco le attività di intermediazione svolte dalle imprese di viaggi in nome e per conto del cliente. Dopodiché sarà possibile uniformare l’applicazione delle aliquote: per tornare all’esempio, la fee d’agenzia sarà soggetta alla stessa aliquota Iva applicabile ai vettori aerei per il trasporto nazionale di passeggeri e così via.

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L'Autore

Pierluigi Fiorentino
Pierluigi Fiorentino

Delegato Confturismo-Confcommercio al Comitato fiscale Ectaa e consulente fiscale e sindacale di Federazione del Turismo Organizzato (Fto).

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