Quesito Fiscale: i misteri dell’art. 74ter

Quesito Fiscale: i misteri dell’art. 74ter
11 Novembre 07:00 2022 Stampa questo articolo

Il quesito di oggi

[da A.M. agente di viaggi in provincia di Bari].

Buongiorno, la nostra agenzia organizza annualmente viaggi di una certa entità per alcuni gruppi precostituiti da Enti, che noi trattiamo con l’art. 74ter. Per finanziare l’organizzazione del viaggio noi chiediamo al cliente anticipi per importi anche rilevanti e, ad evitare il pagamento dell’Iva sulle relative fatture, ci è stato consigliato di contabilizzare tali incassi come caparre, che poi giriamo a corrispettivo al momento del saldo. Quale è il vostro parere su tale procedura?

“Quesito Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©ADVManager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti via email a [email protected] . L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

La nostra interpretazione

L’art. 74ter del Dpr n. 633/1972, poi aggiornato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 313/1997 per meglio adeguarlo alla sesta Direttiva Cee (cosiddetto regime del margine) e disciplinato nel dettaglio con il Dm n. 340/1999, era stato creato con l’intento di semplificare la gestione contabile e fiscale degli organizzatori turistici aventi sede fiscale in Europa. L’obiettivo si realizzava principalmente stabilendo che il pacchetto turistico era territorialmente rilevante ai fini Iva nello Stato UE dove aveva sede fiscale l’organizzatore.

Purtroppo l’obiettivo è stato raggiunto solo in parte poiché restano dubbi non irrilevanti sul raggio di applicazione della norma (definizione di pacchetto turistico ex art. 2 D.Lgs. n. 111/1995 ora non più in vigore; ardua definizione del servizio singolo “precedentemente acquisito” di cui al comma 5bis, vedi anche il quesito fiscale n. 6 del 21. ottobre 2022) e sulla violazione dei principi di neutralità dell’imposta e di equilibrio della concorrenza (poiché si va ad assoggettare all’aliquota Iva del 22% componenti di servizio che per natura sarebbero non assoggettati o assoggettati con aliquote minori).

Ma venendo allo specifico quesito posto dall’agenzia, la soluzione prospettata si rivela scarsamente pratica ed inutile allo scopo. Scarsamente pratica perché affinché possa sussistere l’istituto della caparra, confirmatoria o penitenziale che sia (artt. 1385 e 1386 del codice civile), la quale costituisce operazione non rilevante ai fini Iva e puramente patrimoniale, ossia non generante effetti economici, ciò deve risultare da un contratto redatto con data certa che preveda e regolamenti la caparra stessa.

Inutile allo scopo poiché nel regime del margine l’operazione si considera effettuata ai fini Iva (il cosiddetto momento impositivo) nella prima delle due date fra la partenza del viaggio e l’integrale pagamento dell’intero corrispettivo (art, 1 comma 6 del Dm n. 340/1999) e non rileva a tal fine l’avvenuto pagamento di acconti. L’eventuale imposta sul predetto corrispettivo diverrà poi esigibile “entro il mese successivo a quello in cui l’operazione si considera effettuata” (art. 5 comma 1 del citato Dm n. 340).

È vero che relativamente al predetto corrispettivo va poi emessa la fattura non oltre la data di effettuazione dell’operazione (art. 4 del Dm citato), ma ciò non impedisce di emettere, a richiesta del cliente, una o più fatture di acconto anche in date antecedenti, le quali in ogni caso non determinano il sorgere dell’obbligazione tributaria (cfr. anche Fernando Reggi, Iva, testo annotato e commentato).

È da ritenere che l’obbligo di fatturazione delle operazioni in art. 74ter, introdotto nel 1999 senza che venisse modificata la pre-esistente normativa sul momento impositivo dell’intero corrispettivo e sull’esigibilità dell’imposta, sia stato originato da mere esigenze di certificazione dell’operazione, senza alcuna modificazione sulla registrazione e liquidazione dell’imposta. Poco prima infatti era stata introdotta la normativa sulla certificazione dei corrispettivi per il commercio al dettaglio con il Dpr n. 696/1996.

Operativamente, per soddisfare la duplice esigenza di certificare le operazioni mediante le fatture emesse e di effettuare correttamente la liquidazione dell’imposta sui corrispettivi in regime 74ter, noi teniamo un duplice registro Iva: uno per i corrispettivi (dei cui dati teniamo conto in sede di liquidazioni periodiche) e un altro come da art. 21 del Dpr n. 633/1972 (registro delle fatture emesse).

La Newsletter del Centro Studi ©ADVManager, 11 novembre 2022, n. 80 (Quesito Fiscale n. 8)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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