Voucher della discordia: esposto dei consumatori all’Antitrust

Voucher della discordia: esposto dei consumatori all’Antitrust
23 Marzo 16:41 2020 Stampa questo articolo

Piove sul bagnato nel turismo organizzato. In piena emergenza Covid-19, scoppia la polemica sui rimborsi con il Codacons che, sabato scorso, ha ufficializzato un esposto all’Antitrust con la richiesta di aprire un’istruttoria contro quei tour operator e agenzie di viaggi. Nel mirino gli operatori che interpretano a loro vantaggio quanto disposto dal governo nel decreto del 2 marzo, laddove prevede per i pacchetti vacanza annullati che“il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”.

“Una modalità – afferma l’associazione – adottata anche da alberghi e strutture ricettive in tutta Italia. Ma non si può imporre all’utente di affrontare un nuovo viaggio entro un anno, perché non tutti hanno la possibilità materiale di programmare nuove vacanze e molte famiglie necessitano di liquidità”.

In queste ore – prosegue il Codacons – migliaia di utenti stanno ricevendo proposte di voucher a titolo di rimborso, ma la scelta sulla forma di ristoro (che sia voucher, rimborso in denaro o viaggio alternativo) spetta unicamente al consumatore, in base all’art. 41 del Codice del turismo secondo cui “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.

Ferma la posizione di Astoi, che ribadisce come “in caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’art. 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante”.

“Il tenore letterale del testo normativo – secondo l’associazione dei tour operator – non lascia adito a dubbio alcuno circa il fatto che la scelta in merito alle gestione delle conseguenze del recesso dal pacchetto turistico, con l’adozione di una tra le opzioni indicate, è rimessa esclusivamente all’organizzatore (tour operator o agenzia di viaggi) e non al viaggiatore”. 

Forte anche la reazione del presidente di Assoviaggi, Gianni Rebecchi, che sottolinea come «in un momento di straordinaria emergenza come questo, confondere i consumatori indicando loro che l’industria dei viaggi debba rimborsare solo cash, non è corretto».

Vale la pena ricordare, infine, che in questa situazione straordinaria, il regolamento Ue – come nel caso della sospensione del Patto di Stabilità – prevede che i governi nazionali, in casi eccezionali, possano emanare “norme di applicazione necessaria” che di fatto possono sospendere l’applicabilità di quadri regolatori come ad esempio il Codice del Turismo. E il decreto del 2 marzo ha dato all’organizzatore di viaggi la possibilità di adottare l’opzione dei voucher.

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Andrea Lovelock
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