Il copyright “Terme” non è per tutti: sentenza del Consiglio di Stato
Il termine “terme” è una sorta di copyright ad appannaggio esclusivo di quei centri spa che utilizzano realmente acque termali. Il Consiglio di Stato ha così respinto l’appello avanzato da Qc Spa of Wonders (all’epoca del ricorso Qc Terme srl) e conferma il divieto già stabilito dal Tar del Lazio di utilizzare la denominazione da parte di strutture che non impiegano acqua termale nei loro trattamenti.
La vicenda ha origine da una segnalazione presentata tre anni fa da Terme e Grandi Alberghi di Sirmione, con il sostegno di Federterme, contro Qc Spa of Wonders (all’epoca Qc Terme Srl). La contestazione riguardava l’utilizzo delle parole “terme”, “termale” e “spa” per alcune strutture che non impiegavano acque termali con riconosciuta efficacia terapeutica.
Sempre nel 2023 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) aveva archiviato la segnalazione, ritenendo sufficiente il fatto che sul sito di Qc fosse distinta la sezione dei “centri benessere” da quella dei “centri termali”.
Il Tar del Lazio, qualche mese dopo, aveva invece annullato quell’archiviazione. Secondo i giudici, infatti, la legge n. 323/2000 riserva l’uso dei termini “terme”, “termale”, “acqua termale” e “spa (salus per aquam)” alle strutture che utilizzano effettivamente acque termali aventi riconosciute proprietà terapeutiche; il semplice inserimento della parola “terme” nella denominazione di una struttura è già idoneo a far credere al consumatore di trovarsi davanti a un vero stabilimento termale; tale effetto ingannevole non viene eliminato dal fatto che il sito internet distingua successivamente i centri benessere dai centri termali.
A sua volta Qc aveva impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato. Ora, con la sentenza n. 4205/2026, pubblicata il 25 maggio scorso, è stato respinto l’appello e confermata integralmente l’impostazione del Tar.
Il principio riaffermato è che l’uso della parola “terme” per strutture prive di acqua termale possa orientare in modo scorretto le scelte dei consumatori, inducendoli a ritenere che i trattamenti offerti abbiano natura termale, quando in realtà utilizzano semplice acqua sanitaria riscaldata o servizi di benessere non termali. In buona sostanza la denominazione “terme” non può essere utilizzata come semplice richiamo commerciale al benessere o al relax, ma è riservata alle strutture che impiegano vere acque termali riconosciute per finalità terapeutiche.
Immediato il commento positivo del presidente di Federterme, Renzo Iorio: «La pronuncia del Consiglio di Stato riafferma l’unicità e il valore terapeutico del termalismo italiano fondato sull’utilizzo di acque termali riconosciute dal ministero della Salute. Si tratta di una decisione importante che definisce e tutela con chiarezza il corretto utilizzo della denominazione ‘terme’ e la sua specifica valenza per i consumatori».


