L’imposta di bollo nell’attività delle agenzie di viaggi – Prima parte

L’imposta di bollo nell’attività delle agenzie di viaggi – Prima parte
06 Novembre 07:00 2026

L’argomento di oggi  (1° parte – continua il 13.11.2026)

Dalla Toscana (provincia di Livorno) RM ci invia questo circostanziato quesito, la cui risposta per ragioni di spazio avverrà in due parti. Il quesito riguarda l’applicabilità dell’imposta di bollo alle fatture miste per biglietteria marittima.
Una società che opera in nome e per conto delle compagnie di navigazione, in forza di un mandato con rappresentanza, incassa dal cliente il prezzo del biglietto marittimo prima dell’emissione del titolo di viaggio e del successivo riversamento dell’importo alla compagnia di navigazione. Il biglietto viene emesso direttamente dal vettore, che assolve l’Iva secondo il regime applicabile al servizio di trasporto.
Su richiesta del cliente finale, la società emette una fattura contenente sia il prezzo del biglietto, riportato senza esposizione dell’Iva, sia la fee di agenzia, regolarmente assoggettata a Iva.
Si chiede se, ai sensi dell’art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/1972, tali fatture miste siano esenti dall’imposta di bollo di 2 euro anche quando l’importo del biglietto supera 77,47 euro, considerato che il re-lativo corrispettivo è incassato in nome e per conto del vettore prima dell’emissione del biglietto e che l’Iva sul trasporto è assolta dalla compagnia di navigazione.
In particolare, si chiede se il principio di alternatività tra Iva e imposta di bollo sia applicabile alla componente relativa al biglietto, indipendentemente dal soggetto che assolve l’Iva sul trasporto, oppure se sia dovuta l’imposta di bollo per la mancata esposizione dell’Iva su tale componente, nonostante la fattura contenga anche la fee di agenzia soggetta a Iva.

1.  Origine e ratio dell’imposta di bollo. L’attuale imposta di bollo ci fa venire in mente la famigerata “tassa sul macinato” o anche la “tassa sulle finestre” vigenti nell’800 per rimpinguare le casse vuote del neonato Regno d’Italia e anche in alcuni stati pre-unitari. Tributi applicati non sulle attività economiche, sui redditi prodotti e sui servizi pubblici utilizzati, ma solo per esistere e respirare. Se ne hanno tracce addirittura nella storia antica, quando qualche imperatore imponeva agli scribi di redigere certi atti su carta fornita a pagamento dallo Stato. Allo stesso modo l’imposta di bollo odierna non colpisce i redditi e i valori aggiunti delle attività economiche, ma la sua ratio è di produrre gettito per l’erario “goccia a goccia”, colpendo “di soppiatto” un gran numero di contribuenti con piccoli importi, anziché pochi contribuenti con grandi importi.

2.  Il bollo rappresenta così una vera spina nel fianco per le agenzie di viaggi, come già abbiamo avuto modo di commentare in SFAdV n. 18, in ragione del modesto valore delle singole transazioni e dell’elevata numerosità delle stesse, i cui documenti, spesso ad emissione obbligatoria (contratti di viaggio, estratti conto, fatture, ricevute) rientrano in linea di principio fra gli atti e documenti soggetti a bollo sin dall’origine. La fonte normativa dell’imposta sono gli allegati A e B del DPR n. 642/26.10.1972 “Disciplina dell’imposta di bollo”.

3.  Allegato A – Tariffa parte I: Atti, documenti e registri soggetti all’imposta fin dall’origine. L’art. 13 “Fatture, note, conti ed estratti di conti” della Tariffa dettaglia come segue i documenti assoggettati all’imposta.
“1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare Euro 2,00”.
“2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestari: per ogni esemplare Euro 2,00”.
L’imposta non è mai dovuta quando l’importo riportato sul documento non supera € 77,47, corrispondente al vecchio limite di 150.000 lire (nota 2.a).

4.  Allegato B – Tabella: Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto. Fra questi sono rilevanti quelli indicati nell’art. 6 (aggiornato dall’art. 28 del DPR n. 955/30.12.1982).
1. “Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (ora art. 13, Tariffa allegato A parte I) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto” (principio di alternatività fra l’Iva e l’imposta di bollo).
2. “Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”.

i.  “L’espressione ‘corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto’ deve essere letta e interpretata come operazioni imponibili e solo in questo senso troverà applicazione il principio di alternatività” (Nicola Forte, Consiglio Nazionale del Notariato, in Studio n. 184-2019/T). In altre parole l’esenzione non spetta quando il corrispettivo dell’operazione, ancorché rientrante nel campo di applicazione dell’Iva, non comporti addebito d’imposta. Quindi sempre con riferimento al DPR n. 633/1972 restano assoggettate all’imposta di bollo:
a. le operazioni esenti ex art. 10;
b. le operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale ex artt. 2-5;
c. le operazioni non soggette ex artt. 7ter e seguenti;
d. le operazioni escluse dal computo della base imponibile ex art. 15 (*), a meno che si tratti della mera anticipazione di tributi, nel qual caso trova applicazione l’art. 5 della Tabella allegato B che esenta dall’imposta di bollo “gli atti relativi alla riscossione e al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato”;
e. le operazioni non imponibili ex artt. 8, 8bis, 9 (cessioni all’esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali);
f.      le operazioni dei regimi agevolati (forfettario o dei minimi) quando la fattura non prevede l’addebito dell’Iva.
(*) Di opposto parere il Consiglio Nazionale del Notariato, vedi il successivo punto 6.iii).

Per saperne di più: Sportello Fiscale AdV n. 132  oppure videochiama online via Teams “fscottipartners”, Mercoledì Fisco, ogni settimana ore 15/16 prenotandoti via email all’indirizzo gm@fscottipartners.it

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